Certificato di Idoneità Statica - CIS
Il certificato di idoneità statica (CIS) obbligatorio per gli edifici datati del comune di Milano.
COSA E’ IL CIS
Il CIS consiste in una verifica delle condizioni di sicurezza del fabbricato con il preciso scopo di individuare eventuali carenze e/o pericoli per la pubblica incolumità nei confronti dei carichi verticali statici. L’azione sismica non è presa in considerazione durante la sua redazione.
È chiaro e condivisibile come il patrimonio edilizio italiano sia ormai datato e come sia sempre più evidente la necessità di programmare interventi di manutenzione strutturale oltre che edilizia. Uno strumento come il CIS diviene di fondamentale importanza, se visto nell’ottica di prendere coscienza dello stato di conservazione degli immobili e di preservarne un adeguato livello di sicurezza.
L’evoluzione del costruito a partire dagli anni 60 fu caratterizzato da un innumerevole quantitativo di interventi strutturali non sottoposti a controllo da parte degli enti (tra cui opere abusive e mai denunciate), i quali solo negli ultimi decenni hanno cercato di regolamentare in modo adeguato l’iter procedurale.
Il risultato è un quadro decisamente complesso, all’interno del quale si fatica ad avere piena coscienza del problema strutturale.
L’OBBLIGO NORMATIVO
Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento edilizio (26 novembre 2014), il comune di Milano è il primo in Italia a introdurre elementi innovativi riguardo l’obbligo di manutenzione degli edifici più datati, attraverso il Certificato di Idoneità Statica (CIS). L’articolo 11.6 stabilisce per quali edifici ed entro quando è obbligatorio ottenere il CIS:
- Entro novembre 2019: quelli ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, qualora non siano in possesso del collaudo statico;
- Entro novembre 2024: tutti quelli già in possesso di certificato di collaudo statico con data risalente a un periodo superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo.
In mancanza di tale certificato, il regolamento prevede quanto segue:
“[…] Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l'agibilità dell'edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all'atto di vendita.”
Il CIS ha una valenza di 15 anni dalla data di rilascio.
LE RESPONSABILITÀ
L’attuazione delle verifiche previste dal nuovo regolamento edilizio, e conseguentemente dell’ottenimento del CIS obbligatorio, sono in capo alla proprietà o all’amministratore del fabbricato.
Il tecnico incaricato dovrà quindi eseguire la verifica del fabbricato e procedere all’eventuale rilascio del CIS (se sussistono le condizioni di sicurezza necessarie al suo rilascio). Secondo quanto stabilito dal regolamento, dovrà rispondere specificatamente per quanto da lui verificato e non potranno essergli attribuite responsabilità per vizi riconducibili alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento originario o per vizi occulti, le cui cause non possano essere rilevate dalle indagini da egli stesso eseguite.
LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CIS
L’ordine degli Ingegneri di Milano in collaborazione con l’amministrazione comunale ha definito le linee guida per la redazione dei certificati di idoneità statica, al fine di uniformare e cristallizzare indicazioni operative chiare e puntuali che i tecnici sono chiamati a seguire.
Si definiscono due livelli di approfondimento. Nel caso in cui il primo livello risulti esaustivo, non sarà necessario procedere con il secondo livello.
Il primo livello
L’analisi di primo livello risulta di fatto un’analisi di tipo qualitativo. E’ necessario esaminare i seguenti aspetti:
- Presenza di segnali di sofferenza, quali fessurazioni e/o dissesti;
- Presenza di interventi di modifica dell’organismo strutturale rispetto al progetto originario che possano aver alterato il comportamento globale o locale del fabbricato stesso;
- Presenza di percolo esterno;
- Presenza di elementi accessori al rischio.
A seguito delle analisi sopra descritte, è possibile rilasciare il CIS con validità 15 anni. Il documento può essere anche rilasciato con prescrizioni di intervento (ad esempio eliminazione dei fattori di pericolo esterno), al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato necessarie.
Le fasi operative necessarie alla corretta esecuzione di un CIS possono essere riassunte nei seguenti punti:
- Analisi storico critica. Ricerca documentazione di progetto/collaudo, ricostruzione storica di eventi eccezionali o modifiche al progetto, intervista alla proprietà/amministratore, verifica dell’esistenza della pratica VVF (CPI), verifica dell’esistenza di pratiche edilizie quali condoni, ampliamenti se presenti;
- Definizione dell’organismo strutturale primario. Schema statico, tipologia struttura portante, dimensioni generali, verifica della congruità dei carichi con la destinazione d’uso dei locali, verifica della genesi del fabbricato, presenza di strutture non portanti connesse alle primarie e definizione di relativo stato di conservazione, tipologia delle fondazioni;
- Interazione con fattori esterni indipendenti dal fabbricato. Interazione con fabbricati attigui, condizioni al contorno di tipo geometrico, verifica dell’eventuale sussistenza di evidenti problematiche di natura geologica/geotecnica, risalita di falda;
- Sopralluoghi interni. Rilievo visivo della corrispondenza delle geometrie al progetto, ispezione dei piani con individuazione dello spessore dei muri, presenza di volte e/o coperture spingenti, presenza di elementi non strutturali pesanti e loro stato di conservazione, presenza di impianti in disuso la cui caduta potrebbe causare pericoli;
- Sopralluoghi esterni. Stato dei cornicioni e delle facciate, dei balconi, delle ringhiere/ballatoi, delle scale, del tetto e del manto di copertura, presenza di comignoli e altri elementi secondari a rischio caduta, presenza di elementi accessori in quota non vincolati la cui caduta può provocare danni a cose e/o persone;
- Analisi visiva dello stato generale. Presenza di fessurazioni evidenti, presenza di cedimenti differenziali importanti, fenomeni di degrado strutturale, fessurazione tamponamenti non strutturali, fessurazione delle finiture in relazione a spostamenti della struttura, verifica di fuori piombo geometrici, verifica inflessione eccessiva di travi e/o solai, infiltrazioni di umidità sulle strutture controterra, eventuali anomalie.
Il secondo livello
Nel caso di esito negativo delle verifiche di primo livello, è necessario procedere al secondo livello, il quale corrisponde alla “valutazione della sicurezza” in accordo al capitolo 8 delle norme tecniche vigenti.
Tale livello di approfondimento risulta estremamente più oneroso rispetto al precedente, in quanto prevede in aggiunta a quanto già previsto dal livello 1 una serie di analisi aggiuntive:
- Rilievo. Rilievo geometrico di tutte le strutture al fine di consentire poi la costruzione di un modello di calcolo fedele alla realtà;
- Caratterizzazione meccanica dei materiali. È necessario determinare le proprietà dei materiali esistenti (rigidezza e resistenza) tramite analisi documentale, verifiche visive e una campagna di prove sperimentali in sito, distruttive e/o non distruttive (prelievo di campioni, analisi pacometriche, termografie, etc.);
- Definizione dei livelli di conoscenza e fattori di confidenza. In funzione dei dati reperiti, del loro approfondimento e della loro qualità, si individua un livello di conoscenza della struttura (LC1, LC2 o LC3) con il quale è possibile determinare i coefficienti di sicurezza da utilizzare nelle verifiche;
- Definizione delle azioni. Valori delle azioni sollecitanti la struttura a partire dall’analisi dei carichi permanenti e accidentali desunti dal rilievo.
Dopo aver definito in modo puntuale tutti gli aspetti sopra citati, è necessario tradurre le informazioni in un complesso modello di calcolo (tramite software specialistico dedicato) che rappresenti in modo esaustivo il comportamento statico del fabbricato, andando poi ad eseguire in modo completo tutte le verifiche analitiche previste dalle norme tecniche vigenti.
Anche in questo caso, il certificato rilasciato ha validità 15 anni, e può essere soggetto a prescrizioni di intervento atte a eliminare eventuali situazioni di pericolo presenti.
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