L’interpretazione degli interventi sull’esistente ai sensi delle NTC 2018: la sopraelevazione

Da consolidata giurisprudenza tutte le normative che regolano la pubblica incolumità sono di competenza nazionale. Questa situazione è stata confermata anche dalle recenti decisioni (settembre 2017) assunte dalla Regione Lombardia in merito all’abrogazione dei cosiddetti interventi minori, dovute alle molte sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione sul tema degli elenchi regionali di opere minori non soggette a deposito sismico. Tale lettura restrittiva non rappresenta una novità che interessa per la prima volta l’ambito dell’ingegneria civile.
Per quanto attiene il tema delle sopraelevazioni si evidenziano i seguenti aspetti:
– Le NTC2008, in vigore dal 2009 al 2018, recitano: “Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento ai sensi dei punti a) e b) (n.d.r. lettera a) sopraelevazioni e lettera b) ampliamenti)”;
– Le NTC2018 non modificano tale dicitura e anzi rafforzano la volontà del legislatore di consentire il recupero dei sottotetti solo previo adeguamento dell’edificio. Recitano infatti: “Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) (n.d.r. lettera a) sopraelevazioni)”.
Da notare come le nuove norme tecniche siano più restrittive solamente rispetto al caso di sopraelevazione (lettera a)), introducendo il fattore “incremento di superficie abitabile”. Nel caso di ampliamento è stata introdotta infatti la seguente dicitura: “ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da non alterarne significativamente la risposta”, la quale non obbliga necessariamente all’adeguamento della struttura esistente.
Al di là di ogni valutazione tecnica, che comunque impone una conoscenza del manufatto esistente approfondita e verificata, il legislatore ha posto chiaramente un limite geometrico in altezza (cordoli sommitali) e urbanistico (superficie abitabile). A Tal proposito, appare chiaro come nel caso in cui si abbia un aumento della superficie abitabile (cambio di destinazione d’uso del sottotetto) senza modifica contestuale della conformazione delle falde e delle strutture, sia possibile procedere con un intervento di miglioramento.
Si precisa come l’applicazione rigida della normativa nazionale consente di ovviare contenziosi in base all’interpretazione di ogni singolo progetto.

Delibere e sentenze di riferimento

DGR 1879/2011 – Regione Emilia Romagna

Si riporta di seguito la definizione di sopraelevazione ai sensi delle NTC 2008 e un esempio applicativo fornito da una delibera della regione Emilia Romagna.

“SOPRAELEVAZIONE:
Si definisce sopraelevazione, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 (ossia ai fini dell’obbligo di procedere all’adeguamento della costruzione esistente) e degli articoli 9, comma 1, e 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008 (ossia ai fini della procedura di autorizzazione sismica preventiva come regolamentata dall’art. 12 della suddetta legge), qualsiasi realizzazione che comporti un aumento dell’altezza dell’unità strutturale oggetto di intervento cui è strutturalmente connessa, a meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalla:
a. realizzazione di cordolo sommitale, purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
b. realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici);
c. realizzazione con soluzioni strutturali leggere di pertinenze, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, nell’insieme, di modeste dimensioni rispetto all’unità strutturale in esame, anche se realizzate per interventi successivi.
Si sottolinea, quindi, che non costituiscono sopraelevazione ai sensi di quanto sopra, tutte quelle realizzazioni al piano di copertura che, per definizione, non comportano aumento di altezza, come ad esempio gli impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), i parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto delle limitazioni geometriche date nella definizione 37 dell’Allegato A alla Deliberazione assembleare n. 279 del 2010 “Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia”), i pergolati, etc.
Verificato che l’intervento non ricade nei punti c) e d) del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008, permane, anche nei casi sopra elencati alle lettere a., b. e c., la necessità della valutazione e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della costruzione, come previsto dalle NTC-2008 per interventi di riparazione, interventi locali o interventi di miglioramento, secondo la fattispecie, nonché dell’interazione con l’esistente.”

Si riporta per maggiore chiarezza la definizione di altezza fornita dalla Regione Emilia:
“ALTEZZA:
Si definisce altezza dell’unità strutturale l’altezza massima tra quella dei vari fronti.
L’altezza del fronte è la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’unità strutturale con la più alta delle seguenti quote:
1) intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina la superficie utile (altezza in gronda);
2) linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45° (altezza in gronda);
3) linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45° (altezza al colmo);
4) sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a 1.20 m per gli edifici con copertura piana;
5) media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.
Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi:
• i parapetti in muratura piena7 al piano di copertura con altezza minore di 1.20 m o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
• i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari.”

DGR 606 del 21/06/2010 (aggiornato al settembre 2015) – Regione Toscana

Concorde con quanto sopra specificato riferito alla regione Emilia Romagna.

DGR 1338 del 20/09/2010 – Regione Marche

Concorde con quanto sopra specificato riferito alla regione Emilia Romagna.

Parere Ordine degli ingegneri di Verona

Il parere fa riferimento alle NTC 2008, ma risulta di fatto applicabile alla nuova normativa tecnica.
“Sopraelevazione di edifici esistenti. Precisazioni:
Al paragrafo 8.4.1 – “Interventi di adeguamento”, le Nuove Norme Tecniche prevedono che la valutazione della sicurezza e l’eventuale adeguamento dell’intera costruzione sia obbligatorio in caso di sopraelevazione (punto a), indipendentemente dal rispetto o meno delle successive condizioni, in particolare di quella prevista al punto “incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%”. Da questo consegue che, in caso di sopraelevazione, un aumento dei carichi gravanti in fondazione inferiore al 10% rispetto alla situazione preesistente non sia una condizione sufficiente per evitare di eseguire una valutazione di sicurezza dell’intero immobile.
Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8643 del 30 maggio 2012.
Si ricorda infine che per sopraelevazione va inteso un aumento dell’altezza massima dell’edificio, anche senza un incremento del numero dei piani; fa eccezione il caso di aumento di altezza per la realizzazione di cordoli sommitali, purché rimanga immutato il numero dei piani dell’edificio.”
Fonte: http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=1069#.WjfwU9LiaM8

T.A.R. Lombardia (pronuncia n. 970 del 2 aprile 2010)

Il T.A.R. Lombardia (nella pronuncia n. 970 del 2 aprile 2010), dopo aver affermato che «presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò richiede che il sottotetto abbia, in partenza, dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, sia pure con gli aggiustamenti che occorrono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità (altezza media ponderale m. 2.40: cfr. art. 2 l.r. 15 luglio 1996 n. 15, oggi art. 63, ultimo comma, legge regionale n. 12/2005). Solo a queste condizioni il “recupero”, che la legge regionale classifica come “ristrutturazione” (art. 3, secondo comma), è effettivamente ascrivibile a tale categoria di interventi, come definita dall’art. 31 della legge n. 457/78 (oggi, art. 3 d.p.r. 380/01), la quale postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente, senza alterarne in misura sostanziale sagoma, volume e superficie; diversamente l’intervento si risolverebbe non già nel recupero di un piano sottotetto, ma nella realizzazione di un piano aggiuntivo, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione» è pervenuto alla conclusione che «non può ravvisarsi l’esistenza di un sottotetto laddove – come nella fattispecie – l’ultimo piano abitabile sia sormontato da uno spazio, compreso tra la soletta e la copertura in tegole, di entità tale da presentarsi come una mera intercapedine, di guisa che la realizzazione di vani abitabili finirebbe per risolversi non già nel recupero di uno spazio già esistente, ma nella sopraelevazione di un piano ulteriore. Nel caso in esame è incontestato che l’altezza massima dello spazio sottostante la copertura dell’edificio non raggiunge 1 (un) metro, cioè una misura insufficiente ad integrare un sottotetto suscettibile di recupero».
Seppur connesso ad aspetti urbanistici, appare chiaro che senza i requisiti indicati l’intercapedine fra ultimo solaio e copertura non può essere considerata quale piano e quindi la sua trasformazione in spazio abitabile lo rende un nuovo piano, con la conseguente obbligatorietà dell’adeguamento dello stabile.
L’argomento rimane inalterato con la sentenza del Trga Trento n. 20/2017 del 19/01/2017 che richiama l’iter argomentativo del Tar Milano, sez. II, 15 aprile 2003, n. 1007 e 2 aprile 2010, n. 970).

Corte di Cassazione 8643 del 30 maggio 2012

Per quanto attiene il divieto di sopraelevazione si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 8643 del 30 maggio 2012:
“Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, secondo comma, c.c. e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.”
La sentenza chiarisce che non è possibile fare riferimento a valutazioni di tipo tecnico per escludere dall’adeguamento strutturale un edificio soggetto a sopraelevazione.

Esclusioni: beni di interesse storico-artistico

Il cap. 8 delle norme tecniche del 2018 riporta la seguente dicitura:
“Per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.”
Si riporta inoltre quanto riportato all’interno della circolare 617 del 9 febbraio 2009:
“Per gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica sui beni del patrimonio culturale vincolato, un opportuno riferimento è costituito dalla “Direttiva del Presidente del 301 Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” del 12 ottobre 2007. Tale direttiva è adottabile per le costruzioni di valenza storico-artistica, anche se non vincolate.”
E’ chiaro quindi come per edifici di interesse culturale vincolati o non vincolati, anche nel caso in cui sia prevista una sopraelevazione, non sia necessario procedere all’adeguamento sismico.

Considerazioni in merito alla prevenzione

Dal punto di vista della tutela della pubblica incolumità rispetto ad eventi sismici è auspicabile che il legislatore ampli la casistica di interventi sull’edificato esistente per i quali si consenta di limitarsi a un intervento di miglioramento. Nelle NTC 2018 un passaggio importante è stato quello riferito ai casi di ampliamento, per i quali prevale la valutazione del comportamento sismico della struttura rispetto ai limiti geometrici e urbanistici previsti per il caso delle sopraelevazioni. Stanto l’indubbio vantaggio economico di queste ultime, che consente di attivare processi virtuosi tesi alla riduzione della vulnerabilità sismica del nostro patrimonio edilizio, auspichiamo che la circolare esplicativa possa fornire indicazioni similari a quanto previsto nei casi di ampliamento.

 

Mauro Torquati, Marco Cagelli

There are 10 comments

By RC | 3 Aprile 2018 at 15:38

Buongiorno, non mi trovo d’accordo con la vostra interpretazione… anche nello spirito della norma di alleggerire le prescrizioni sulle strutture esistenti mi pare che la frase aggiunta sia da intendersi in senso meno restrittivo rispetto alle NTC 2008: per poter evitare l’adeguamento, infatti, non avere incremento di superficie agibile non mi pare un requisito aggiuntivo a quello dei cordoli sommitali ma, invece, una opportunità in più per chi intendesse alzare la copertura (oltre i famosi 50 cm del cordolo sommitale) o variarne la conformazione senza cambiare la destinazione d’uso del sottotetto.

By Mauro Torquati | 3 Aprile 2018 at 23:39

Buonasera. La ringrazio per il commento. Dal mio punto di vista la norma appare abbastanza chiara. L’ultimo capoverso del par. 8.4.3, ha come soggetto la “variazione dell’altezza dell’edificio”, la quale per non incorrere nell’obbligo di adeguamento può essere dovuta o alla realizzazione di un cordolo sommitale o ad una variazione della copertura senza incremento di superficie abitabile. Se la variazione dell’altezza è dovuta a qualsiasi altro fattore, si ricade nell’obbligo di adeguamento. Questa è l’unica indicazione che a mio parere sembra fornire la norma relativamente alle sopraelevazioni. Caso tipico è il recupero di sottotetto che prevede l’innalzamento delle pareti di facciata. L’innalzamento delle pareti (variazione dell’altezza dell’edificio), anche senza modifica della quota del colmo, è generalmente realizzato con lo scopo di raggiungere l’altezza minima per rendere abitabile il sottotetto a livello edilizio/urbanistico (aumento della superficie abitabile). In questo specifico caso l’intervento è pertanto soggetto ad adeguamento.

By rc | 4 Aprile 2018 at 15:42

Buongiorno, sono d’accordo con il suo commento ma mi sembra che invece l’articolo consideri il fatto che contenere l’innalzamento della copertura al solo scopo di inserire un cordolo sommitale (circa 50 cm) non sia più sufficiente ad evitare l’adeguamento e che venga aggiunta anche la necessità di non aumentare la superficie abitabile… oppure ho interpretato male io…?

By Mauro Torquati | 5 Aprile 2018 at 8:02

Confermo. Se è modificata l’altezza della copertura di una quota superiore a quella strettamente necessaria per realizzare il cordolo oppure la modifica delle falde conduce a un un incremento di superficie abitabile, si ricade nel caso di sopraelevazione. Tecnicamente dal mio punto di vista il fattore “superficie abitabile” si è aggiunto a quanto già presente nelle NTC 2008, quindi se si incorre anche solo in uno dei due fattori si ricade nell’obbligo di adeguamento. Diciamo che comunque nella pratica cordolo sommitale e aumento di superficie abitabile sono molto spesso legati fra loro, anche perché generalmente la modifica della configurazione della copertura nasce dalla necessità di rendere abitabili locali sottotetto, che in molti casi non sono dotati dell’altezza minima richiesta. Il caso tipico che prima poteva essere dubbio, ovvero quello riportato nel mio commento precedente, ora credo Sia più facilmente identificabile.

By rc | 6 Aprile 2018 at 9:25

Giro la questione in altro modo… diciamo che contengo l’ innalzamento in quello strettamente necessario per realizzare il cordolo sommitale e quindi alzo il tetto rigidamente (senza cambiare pendenze) di 50 cm, ma dovendo realizzare appartamenti aumento chiaramente la superficie abitabile… secondo lei si ricade nella sopraelevazione e quindi conseguente adeguamento?

By Mauro Torquati | 7 Aprile 2018 at 9:23

Direi di no, a meno che i 50 cm siano necessari per rendere abitabile un locale sottotetto che prima non poteva esserlo (raggiungimento dell’altezza minima di 2/2.40m ad esempio). Se la superficie del sottotetto è già potenzialmente abitabile e non ho necessità di modificare le altezze della copertura, l’aumento di superficie abitabile non mi pare legata al rifacimento del tetto. Per assurdo potrei prima recuperare il sottotetto senza modificare la copertura, e in un secondo momento sostituirla incrementando eventualmente l’altezza della quota necessaria per realizzare il cordolo sommitale.

By Mattia | 25 Settembre 2021 at 14:20

Buongiorno,
mi inserisco nella discussione in quanto nel mio caso il sottotetto è già abitazione. Se innalzassi la copertura del necessario per inserire un cordolo sommitale non andrei ad aumentare la superficie abitabile, quindi non incorrerei in sopraelevazione e conseguente adeguamento sismico. E’ corretto? Inoltre, essendo l’edificio a distanze inferiori di 5 metri dai confini e 10 da altre pareti finestrate, non dovrei arretrare la copertura, sempre per gli stessi motivi. E’ corretta anche questa affermazione?

By Mauro Torquati | 1 Ottobre 2021 at 14:16

Buongiorno,
l’aumento di superficie abitabile non è di per se un parametro strettamente vincolante ai fini della sopraelevazione, in quanto la circolare ha chiarito che tale incremento deve essere “significativo dal punto di vista strutturale”. Nel caso in cui realizza soltanto un cordolo sommitale, quindi il fabbricato si innalza al massimo di 30/40cm, l’intervento non risulta classificabile come sopraelevazione, quindi non è richiesto l’adeguamento.
Anche per la seconda affermazione, nel caso in cui le distanze siano già rispettate, confermo la conclusione a cui è arrivato.
Cordiali saluti

By GC | 10 Aprile 2018 at 13:06

Buongiorno. Prendo atto delle giuste considerazioni tecniche e le interpretazioni della normativa di riferimento.
volevo solo commentare utilizzando un approccio diverso, forse più pragmatico e pratico.
Nel caso specifico dei recuperi di sottotetti, in una realtà come Milano dove la gran parte degli edifici esistenti non rispetta le normative antisismiche, spessissimo, se non sempre, viene eseguito in edifici di proprietà di vari soggetti ed è praticamente impossibile svolgere interventi di adeguamento sismico, senza entrare nelle proprietà private.
Ritengo che molto spesso il legislatore segue dei percorsi che seguono una via rigida, senza valutare le ricadute pratiche che una parolina messa in un modo anziché un’altro, possa mutare nella sostanza le possibilità di intervento in casi come la realtà milanese, provocando nella sostanza il blocco degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed erodendo i contributi che andrebbero nelle casse Comunali.

By Mauro Torquati | 10 Aprile 2018 at 18:30

Buonasera. Concordo con il suo commento. In molti casi l’obbligo di adeguamento rende complicato se non praticamente impossibile la realizzazione di un intervento che deve necessariamente coinvolgere l’edificio nel suo complesso. Purtroppo non sono a conoscenza delle motivazioni per cui il legislatore ha mantenuto una linea così rigida nei riguardi delle sopraelevazioni, mentre ha optato per un approccio più “tecnico” nei riguardi degli ampliamenti. Il problema era noto già dalle norme tecniche del 2008, non è una novità introdotta dalla nuova normativa. Tuttavia a oggi, a meno di maggiori chiarimenti che potrebbero derivare dalla circolare esplicativa di prossima uscita, il tema non è stato approfondito/chiarito. Visti gli effetti dei recenti terremoti italiani, a mio parere potrebbe essere più conveniente ai fini della pubblica incolumità favorire un aumento della sicurezza diffuso sul patrimonio edilizio, incentivando interventi di miglioramento rispetto a interventi di adeguamento. I fondi per adeguare alla normativa vigente tutte le strutture italiane non sono ovviamente disponibili, pertanto potrebbe essere più efficace anziché adeguare 1 edificio, migliorarne 10.
Il rischio reale potrebbe essere che si blocchino interventi edilizi che consentirebbero quanto meno di mettere mano a edifici datati, di effettuare manutenzione e migliorarne le prestazioni strutturali. Anche il recupero del sottotetto può essere l’occasione per migliorare le caratteristiche della costruzione. Come si è visto nel recente terremoto del centro Italia, a volte bastano piccoli accorgimenti per ottenere il livello di sicurezza minimo che consenta quanto meno alle persone di uscire indenni dalla propria abitazione.
Ovviamente il discorso è molto più complicato di così, le implicazioni sono molte e non tutte facilmente individuabili. Necessiterebbe di ulteriori approfondimenti e riflessioni.

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