Legge e giurisprudenza alla luce delle NTC 2018

L’attuale quadro legislativo nell’ambito delle strutture appare formalmente concluso: pubblicazione delle nuove NTC2018, prossima pubblicazione della circolare esplicativa, molte norme regionali ormai in vigore da diversi anni. È peraltro attivo il tavolo di lavoro afferente la modifica del D.P.R. 380/2001, in cui saranno chiarite le modalità di deposito sismico, l’obbligo del fascicolo del fabbricato e obbligatorietà di indagare e verificare gli edifici con più di cinquant’anni.

Permangono dubbi sul mancato allineamento delle norme italiane agli Eurocodici, che avrebbe certamente facilitato il lavoro dei tecnici e portato l’Italia ad allinearsi al resto dell’Europa, come pure avrebbero dovuto essere meglio chiariti alcuni aspetti sul fattore di struttura, sui nodi e sulla valutazione di sicurezza degli edifici esistenti.

Per gli ingegneri strutturisti, i Committenti e gli Enti avrebbero dovuto essere chiari gli obblighi previsti. Così non è, ed ogni volta che le norme non sono cristalline e lasciano margini di discrezionalità, la giurisprudenza diventa attore principe nello spingere le norme verso nuove direzioni, generalmente in modo più restrittivo. Abbiamo già detto in altro articolo quanto sia accaduto per la sopraelevazione, definizione ancora oggi non chiarissima, ma che gli organi giudicanti hanno ormai definito nel dettaglio collegando due aspetti urbanistici (altezza e superficie abitabile) ad un tema che avrebbe dovuto essere tipicamente ingegneristico.

Con questo articolo vogliamo analizzare tre sentenze che influiranno, e non poco, sul lavoro degli Ingegneri e degli organi di controllo.

Sentenza tribunale civile monocratico dell’Aquila (sentenza 732 del 2018, giudice Monica Croci): condanna del Ministero delle infrastrutture e dell’Interno

È la sentenza più recente, che necessariamente inciderà sulla stesura del nuovo D.P.R.380/2001. Il giudice condanna gli Enti di controllo per non aver adeguatamente verificato il progetto e l’edificazione di un immobile il cui crollo ha cagionato poi la morte di due persone durante il sisma dell’Aquila. Importante all’interno della sentenza osservare che il giudice contesta all’ente il mancato controllo in opera delle prestazioni dei materiali e quindi di fatto intendendo che i controlli non possano limitarsi alla fase progettuale.

Si deve notare anche che tale sentenza risulta importante in quanto introduce per la prima volta il concetto che anche interventi su elementi non strutturali, ma incidenti sul comportamento dell’edificio, debbano essere depositati.

Sentenza n. 56040 del 15 dicembre 2017: l’unica zona sismica a basso rischio è la 4, con conseguente obbligo di autorizzazione

La sentenza riporta chiaramente il pensiero dell’organo giudicante: tutta l’italia è a rischio sismico, le classi sono 4, le accelerazioni ed il periodo di ritorno dei terremoti previste per la zona 3 rendono obbligatoria l’autorizzazione di ogni intervento sulle strutture che possano avere una ricaduta sulla pubblica incolumità, dato che soltanto la zona 4 può essere considerata zona a “bassa sismicità”

Sentenza di Ferrara, il caso Tecopress: condanna per il datore di lavoro che non esegue la valutazione del rischio sismico.

È la sentenza più nota in quanto ha coinvolto il datore di lavoro che non ha valutato il rischio sismico del proprio capannone. Con un’analisi combinata delle norme cogenti in materia di sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e quanto previsto dalle cogenti norme in materia di strutture, il giudice ha condannato il datore di lavoro e la responsabile della sicurezza. Questa pietra miliare deve far riflettere gli Amministratori di Stabili o di società immobiliari e i Responsabili degli Enti di gestione dell’edilizia popolare per le conseguenze legali che potrebbero derivarne se non si proceda alla valutazione di vulnerabilità sismica.

 

Il combinato disposto delle tre sentenze forma il seguente quadro:

Amministratori: vige l’obbligo della valutazione di vulnerabilità sismica degli immobili in gestione o di proprietà. Tale obbligo dovrebbe essere di particolare rilevanza per le zone 1, 2, 3 considerate dalla giurisprudenza come zone a rischio. Peraltro per tali zone può essere applicato il SISMABONUS anche sulla valutazione di vulnerabilità, purché si eseguano opere di miglioramento sismico. Resta pure evidente che con la pubblicazione del nuovo D.P.R.380/2001 e (si spera) l’introduzione dell’obbligo di valutazione della sicurezza per gli stabili con 50 anni, si debbano preventivare tali costi entro e non oltre il 2021, termine del SISMABONUS.

È opportuno anche che si inizino a raccogliere tutti i documenti necessari per formare il fascicolo del fabbricato e si formino archivi digitali con gli interventi effettuati sull’edificio. Gli amministratori o proprietari devono infatti tenere traccia degli interventi nelle diverse unità abitative al fine di tutelare la sicurezza dell’unità strutturale. Non rari i casi di modifiche di muri di spina portanti per realizzare porte o passaggi che non mantengono l’allineamento ai vari piani.

Enti: dovranno essere previste strutture ben più organizzate di ora per quanto attiene i controlli. Se tutte le zone 3 dovessero prevedere un’autorizzazione e non un controllo, le pratiche si moltiplicherebbero (almeno in Lombardia) con dilatazione dei tempi. Soprattutto il problema riguarderà i controlli in cantiere, oggi generalmente ridotti al minimo di legge e che invece la sentenza dell’Aquila pare rimettere al centro del processo edilizio. Non meno problematica la parte di sentenza afferente l’eliminazione degli interventi “lievi” o “locali” da sottrarre al controllo degli Enti preposti. Tale approccio, come visto in passato risulterebbe in una nuova “sconfitta” in tema di semplificazione. Risulta invece urgente che le Regioni, pur garantendo che tutti gli interventi siano depositati e autorizzati/controllati definiscano modulistica semplificata in modo concreto, almeno fornendo tre diverse tipologie:

  • Interventi locali
  • Interventi di miglioramento e adeguamento
  • Valutazione della sicurezza

In questo modo sarebbe possibile alleggerire la macchina burocratica e indirizzare in modo più efficace le limitate risorse tecnico/economiche disponibili sul mercato.

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